Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

04/04/2017 - La Corte conferma una condanna del Mediatore europeo al risarcimento del danno provocato a un reclamante con una conduzione inescusabilmente negligente dell’indagine richiestagli

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 4 aprile 2017 (causa C-337/15 P), la Corte di giustizia ha riformato la sentenzadel Tribunale dell’Unione europea del 29 aprile 2015 (causa T‑217/11, Staelen c. Mediatore europeo), con la quale questo aveva parzialmente accolto una richiesta di risarcimento del danno subito dalla ricorrente a seguito del trattamento, da parte del Mediatore, della sua denuncia relativa a una cattiva gestione, da parte del Parlamento europeo, dell’elenco dei candidati idonei in esito a un concorso generale, nel quale essa figurava come vincitrice; ma ha allo stesso tempo confermato la condanna del Mediatore a pagare alla ricorrente in primo grado un indennizzo di 7.000 euro a titolo di risarcimento del danno morale ad essa provocato.

Secondo la Corte, infatti, nell’ambito dello svolgimento della sua indagine iniziale e della sua indagine di propria iniziativa, il Mediatore ha commesso «violazioni sufficientemente qualificate» dell’obbligo di diligenza con cui un’amministrazione chiamata a condurre un’indagine è tenuta ad agire onde dissipare ogni dubbio esistente e chiarire la situazione. In particolare, esso non poteva concludere nella decisione che ha chiuso l’inchiesta, senza commettere un errore inescusabile e ignorare in tal modo in maniera grave e manifesta i limiti del suo potere discrezionale nel condurre l’indagine in questione, che non fosse sussistita discriminazione da parte del Parlamento nei confronti della ricorrente, basandosi, a tale riguardo, esclusivamente su una mera spiegazione fornita dallo stesso Parlamento, senza nemmeno cercare di ottenere, ricorrendo agli strumenti di indagine di cui dispone ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 94/262 del Parlamento europeodel 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore, informazioni più dettagliate che consentissero di verificare se i fatti così invocati a propria discolpa da tale istituzione e sui quali si basava la suddetta spiegazione fossero accertati.