Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

26/05/2016 - Secondo l'Avvocato generale Bot, l'adesione alla UE della Romania non determina il venir meno del reato di favoreggiamento dell'immigrazione e del trattenimento di cittadini rumeni in Italia, commesso prima dell'adesione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nelle sue conclusioni, presentate il 26 maggio 2016 nel caso Paoletti e a. (causa C‑218/15), relativo ad un rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale ordinario di Campobasso, l’Avvocato generale Bot suggerisce alla Corte di dichiarare che la direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, nonché l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che l’adesione di uno Stato (nello specifico, della Romania) all’Unione europea, intervenuta dopo la commissione del reato (previsto e punito dall’art. 12 del d.lgs. n. 286/1998) di favoreggiamento dell’ingresso e del soggiorno illegali di cittadini di tale Stato nel territorio di uno Stato membro (nel caso di specie, l’Italia) e prima che il suo autore sia sottoposto a giudizio, non ha l’effetto di far venir meno tale reato.