Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

24/04/2016 - La Corte si pronuncia sul principio di parità di trattamento tra operatori economici nell'ambito di un appalto nello specifico settore dei trasporti

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: appalto - settore trasporti - operatori economici

Con una sentenza del 24 maggio 2016, resa nel caso MT Højgaard e Züblin (causa C‑396/14), la Corte di giustizia ha stabilito che il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’art. 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (oramai abrogata dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), in combinato disposto con l’art. 51 della stessa direttiva (relativo alle disposizioni generali inerenti allo svolgimento della procedura d’aggiudicazione), deve essere interpretato nel senso che un ente aggiudicatore non viola tale principio se autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da siffatto ente a presentare un’offerta, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, a una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico (relativo alla costruzione di una linea ferroviaria in Danimarca), purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico soddisfa da solo i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione a tale procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza.