Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

13/06/2017 - La Grande Sezione della Corte interpreta il memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Romania del 2009 e giudica talune norme nazionali in materia pensionistica compatibili con il diritto dell’Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza del 13 giugno 2017 (C-258/14), la Grande Sezione della Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania), vertente sull’interpretazione di varie norme di diritto dell’Unione, e, segnatamente, del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009 (“memorandum d’intesa”). Il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se tale memorandumimpone l’adozione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede, seppur a certe condizioni, un divieto di cumulare la pensione ed i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche. Detto giudice si domanda, inoltre, se la normativa rumena sia contraria all’art. 6 TUE e al diritto di proprietà sancito all’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”), ovvero all’art. 2, par. 2, lett. b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

La Corte ha affermato che il memorandum d’intesa è un atto ricadente nella categoria  prevista all’art. 267, par. 1, lett. b), TFUE; esso può dunque essere sottoposto all’interpretazione della Corte a mezzo di rinvio pregiudiziale. A tale riguardo, essa ha ricordato che il memorandum d’intesa, adottato sulla base dell’art. 143 TFUE, esprime un impegno tra l’Unione e la Romania su un programma economico, negoziato fra tali parti, con il quale detto Stato membro si impegna a rispettare obiettivi economici previamente definiti al fine di poter beneficiare, fatto salvo il rispetto di tale impegno, del sostegno finanziario dell’Unione.

Nel merito, la Corte ha chiarito che tale memorandum, pur prevedendo una serie di prescrizioni vincolanti in materia di politica economica – tra le quali, al suo par. 5, un obbligo di ridurre la spesa retributiva del settore pubblico, in particolare riformando il sistema pensionistico – non contiene alcuna disposizione che imponga l’adozione della normativa nazionale oggetto del procedimento principale.

Per quanto attiene agli artt. 6 TUE e 17 della Carta, la Corte ha ritenuto che il divieto di cumulo in questione persegue gli obiettivi indicati nel citato par. 5 del memorandum d’intesa e mira dunque ad attuare gli impegni assunti dalla Romania. Ne consegue che, conformemente all’art. 51 della Carta, le disposizioni di quest’ultima, e in particolare il suo art. 17, trovano applicazione nel procedimento principale. Tuttavia, né l’art. 6 TUE, né l’art. 17 della Carta ostano alla normativa rumena in discussione.

Infine, con riferimento alla direttiva 2000/78, la Corte ha ribadito che il principio della parità di trattamento sancito da tale direttiva mira a contrastare qualsiasi forma di discriminazione fondata su uno dei motivi elencati tassativamente all’art. 1 della stessa. Ebbene, nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha fatto riferimento a nessuno di tali motivi. Una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra, quindi, nell’ambito di applicazione dell’art. 2, par. 2, della direttiva 2000/78.