Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

21/06/2017 - Sentenza della Corte di giustizia sulla normativa tedesca in materia di controlli d'identità nei pressi della frontiera tra la Germania e altri Stati Schengen

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: controllo di identità - frontiera

Con sentenza del 21 giugno 2017 (C-9/16A), la Corte si è pronunciata sui quesiti pregiudiziali proposti dall’Amstgericht Kehl (tribunale circostanziale di Kehl, Germania), riguardanti la compatibilità di talune disposizioni della Gesetz über die Bundespolizei (legge sulla polizia federale tedesca) con l’art. 67, par. 2, TFUE – che rientra nel titolo V del Trattato, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e prevede che l’Unione garantisca che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne – e il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (“Codice frontiere Schengen”). Il procedimento a principale verte sulla legittimità di un controllo d’identità eseguito da una pattuglia della polizia federale tedesca nei pressi della frontiera tra Francia e Germania.

La Corte ha in primo luogo stabilito che l’art. 67, par. 2, TFUE e gli artt. 20 e 21 del codice frontiere Schengen ostano a una normativa nazionale che attribuisce alle autorità di polizia la competenza a controllare l’identità di qualunque persona, indipendentemente dal suo comportamento o dall’esistenza di circostanze particolari, in una zona di 30 km a partire dalla frontiera terrestre di tale Stato membro con altri Stati aderenti alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

Ciò detto, la Corte ha però precisato che una tale normativa nazionale potrebbe essere considerata compatibile con il diritto dell’Unione, qualora essa preveda dei limiti idonei ad evitare che l’esercizio della citata competenza abbia un effetto equivalente a quello delle verifiche di frontiera.

In secondo luogo, la Corte ha chiarito che l’art. 67, par. 2, TFUE e gli artt. 20 e 21 del codice frontiere Schengen non ostano, invece, ad una normativa nazionale che permette alle autorità di polizia dello Stato membro interessato di effettuare, a bordo dei treni e negli impianti ferroviari di tale Stato membro, controlli dell’identità o dei documenti, nonché di fermare per breve tempo e d’interrogare qualunque persona per questo scopo, a condizione che tali controlli siano fondati su elementi concreti e siano soggetti a vincoli stringenti.