Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

04/05/2016 - Secondo l'Avvocato generale Wahl, le disposizioni in materia di diritto d’autore di cui al c.d. 'Decreto Bondi' del 2009, relative al sistema di calcolo dell''equo compenso per copia privata', sono incompatibili con il diritto dell'Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nelle sue conclusioni, presentate il 4 maggio 2016 nel caso Nokia Italia e a. (causa C‑110/15), relativo ad una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte di giustizia da parte del Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia promossa da più imprese produttrici, importatrici o distributrici in Italia di strumenti tecnico-informatici di riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi (quali computer, videocamere, telefoni cellulari, compact disc, ecc.), al fine di ottenere l’annullamento del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, del 30 dicembre 2009, di rideterminazione del compenso per “copia privata” (c.d. “Decreto Bondi”), adottato ai sensi della l. 633/41 sul diritto d’autore (e relativo, in sostanza, alle regole per il calcolo del compenso per le riproduzioni ad uso privato di fonogrammi e videogrammi dovuto ai titolari dei diritti sulle opere in questione), l’Avvocato generale Wahl sostiene che la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, osta a un sistema di “equo compenso”, quale quello previsto da Decreto Bondi, secondo il quale il prelievo per copia privata viene applicato anche ad apparecchi e supporti acquistati a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie private e in cui un’eventuale esenzione da tale prelievo è rimessa alla negoziazione tra l’organizzazione che gestisce il prelievo e le persone tenute al pagamento del compenso.

L’Avvocato generale Wahl ritiene inoltre che, in circostanze come quelle di specie, in cui non esiste un’esenzione ex ante di applicazione generale per gli apparecchi e i supporti acquistati a fini manifestamente estranei alla realizzazione di copie private, detta direttiva osta a un sistema di equo compenso, come quello disciplinato dallo stesso Decreto Bondi, secondo il quale il rimborso di un prelievo per copia privata indebitamente versato può essere richiesto soltanto dall’utente finale.