Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

27/06/2017 - Sentenza Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania: le esenzioni fiscali di cui beneficia la Chiesa cattolica in Spagna possono costituire aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza del 27 giugno 2017 (C-74/16), la Corte di giustizia si è pronunciata sulla domanda pregiudiziale sollevata dal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 4 de Madrid (tribunale amministrativo provinciale n° 4 di Madrid), nell’ambito di una controversia tra la Congregación de Escuelas Pías Provincia de Betania (“Congregación”), e il Comune di Getafe (Spagna). La Congregación è un istituto della Chiesa cattolica, che beneficia della Convenzione del 3 gennaio 1979 tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede sulle questioni economiche (“Convenzione”). L’art. IV, par. 1, lett. B), di tale Convenzione dispone un’esenzione dalle imposte reali o sulle rendite, sul reddito e sul patrimonio, per i beni immobili di proprietà della Chiesa cattolica. In applicazione di detta disposizione, la Congregación ha richiesto il rimborso di un’imposta da essa pagata al fine di ristrutturare ed ampliare una sala conferenze utilizzata da una scuola di sua proprietà. Tale richiesta è stata rigettata da parte del Comune di Getafe, ritenendo che l’esenzione di cui alla Convenzione non si applichi alle attività edilizie in questione, poiché esse non sono collegate a degli obiettivi religiosi della Chiesa cattolica. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede se l’art. 107, par. 1, TFUE osti a un’esenzione della Chiesa cattolica dalle imposte su costruzioni, impianti ed opere, in relazione a lavori effettuati su immobili destinati all’esercizio di attività economiche che non hanno una finalità strettamente religiosa.

A tale riguardo, la Corte ha ricordato che l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, dipende da varie condizioni, tra le quali, segnatamente, la circostanza che un’impresa – qualsiasi entità che eserciti un’attività economica – sia destinataria della misura. Il fatto che l’attività sia svolta da una comunità religiosa, come la Congregación, non esclude che essa sia qualificabile come “economica”. Secondo la Corte, le attività di insegnamento svolte dalla Congregaciónpotrebbero avere carattere economico, nella misura in cui esse sono finanziate mediante contribuzioni private. Essa ha però rimesso tale apprezzamento al giudice del rinvio.

Per il resto, la Corte ha giudicato che l’esenzione conferisce un vantaggio selettivo alla Congregación, e implica un intervento effettuato mediante risorse statali. Per contro, con riferimento alle altre due condizioni richieste dall’art. 107, par. 1, TFUE – l’incidenza del vantaggio sugli scambi tra gli Stati membri e l’esistenza di una distorsione della concorrenza – la Corte ha rimesso la questione all’apprezzamento del giudice del rinvio, invitandolo, in particolare, a verificare se la misura in questione possa beneficiare della soglia de minimis, prevista dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti d’importanza minore.

In conclusione, la Corte, pur rimettendo varie questioni all’apprezzamento del giudice spagnolo, ha giudicato che l’esenzione fiscale controversa può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE.