Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

22/04/2016 - Esenzioni fiscali concesse (anche) dall’Italia per la produzione di allumina. Il Tribunale dell’Unione conferma la decisione di recupero della Commissione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 22 aprile 2016, nei casi Italia e Eurallumina c. Commissione (cause riunite T‑60/06 RENV II e T‑62/06 RENV II; ma v. anche le sentenze, della stessa data, nei casi Irlanda e Aughinish Alumina c. Commissione, cause riunite T‑50/06 RENV II e T‑69/06 RENV II, nonché Francia c. Commissione, causa T‑56/06 RENV II), il Tribunale dell’Unione europea – pronunciandosi nell’ambito di una vicenda che interessa da lunga data i giudici di Lussemburgo, coinvolti a più riprese nella stessa – ha rigettato i ricorsi miranti all’annullamento della decisione 2006/323/CE della Commissione, del 7 dicembre 2005, che aveva accertato la natura di aiuto di Stato illegittimo, richiedendone il recupero, dell’esenzione dall’accisa sugli olii minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina, rispettivamente concessa da Francia, Irlanda e Italia nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna.

In particolare, il Tribunale ha respinto il motivo, sollevato dalle ricorrenti, vertente sulla violazione, da parte della Commissione, del principio del legittimo affidamento. Sebbene la Commissione non abbia adottato la suddetta decisione entro un termine ragionevole (erano infatti trascorsi 49 mesi tra l’avvio del procedimento e l’adozione della citata decisione), il Tribunale ha ritenuto che tale ritardo non costituisca una circostanza eccezionale tale da far sorgere, in capo alle imprese interessate, un legittimo affidamento quanto alla regolarità degli aiuti in questione. Invero, secondo il Tribunale, da un lato, le esenzioni sono state concesse dopo l’avvio del procedimento di indagine formale da parte della Commissione e, dall’altro, ad ogni modo, i regimi di aiuto non erano stati notificati alla Commissione. Le imprese interessate non potevano dunque ragionevolmente ritenere, nonostante il ritardo accumulato nel procedimento di esame, che non sussistessero più dubbi in capo alla Commissione e che tali esenzioni non incontrassero alcuna obiezione. Ne consegue, sempre secondo il Tribunale, che la Commissione era legittimata a ordinare il recupero di tali aiuti.