Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

21/04/2016 - Uno Stato membro può rigettare una domanda di ricongiungimento familiare nel caso in cui il richiedente non disponga 'in prospettiva' di risorse stabili, regolari e sufficienti per mantenere se stesso e la propria famiglia

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 21 aprile 2016, resa nel caso Khachab (causa C‑558/14), la Corte di giustizia ha dichiarato che, ai sensi della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, le autorità competenti di uno Stato membro possono rigettare una domanda di ricongiungimento familiare, presentata, ai sensi di detta direttiva, da un cittadino di un paese terzo titolare di permesso di soggiorno rilasciato da detto Stato membro, fondandosi su di una valutazione “in prospettiva”, elaborata in funzione dell’evoluzione dei redditi di tale soggiornante nel corso dei sei mesi anteriori alla data di presentazione della domanda, la quale attesti la probabilità che egli non disporrà, nel corso dell’anno successivo a tale data, delle “risorse stabili, regolari e sufficienti”, necessarie per mantenere se stesso e i propri familiari senza bisogno di ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.