Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

04/07/2017 - Secondo l'avvocato generale Szpunar gli Stati membri possono introdurre divieti e sanzioni nei confronti dell’esercizio illegale dell’attività di trasporto nell’ambito del servizio Uberpop senza dover notificare preventivamente la Commissione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: UberPop

In data 4 luglio 2017, l’avvocato generale Szpunar ha presentato le sue conclusioni sul rinvio pregiudiziale proposto dal Tribunal de grande instance de Lille (Tribunale di primo grado di Lille, Francia), nella causa C-320/16, Uber France. L’avvocato generale torna così a pronunciarsi su delle questioni riguardanti il funzionamento della piattaforma di trasporto Uber (v. le sue conclusioni dell’11 maggio scorso nella causa C-434/15, Asociación Profesional Elite Taxi, anch’esse riportate in questa rubrica).

In questa nuova causa, il giudice del rinvio si è chiesto se una disposizione del codice dei trasporti francese, che vieta e sanziona l’organizzazione di un sistema come UberPop, costituisca una regola relativa a servizi della società dell’informazioni ai sensi dell’art. 1, pp. 2 e 5 della direttiva 98/34/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell’informazione (“direttiva 98/34”). Posto che, in caso di risposta affermativa, tale regola sarebbe stata adottata senza rispettare il dovere di notifica previsto all’art. 8 della citata direttiva, il giudice del rinvio ha domandato alla Corte quali conseguenze dovrebbe trarre da una tale violazione.

L’avvocato generale Szpunar ha risposto, in primo luogo, che il servizio UberPop non costituisce un servizio della società dell’informazione ai sensi dell’art. 1, p. 2, della direttiva 2004/38 (rinviando, in sostanza, alle sue conclusioni nella causa Asociación Profesional Elite Taxi, cit.).  

In secondo luogo, egli ha affermato che anche qualora la Corte dovesse decidere che Uberpop è un servizio della società dell’informazione, ciò non inciderebbe sulla qualificazione della disposizione di diritto francese in questione come regola tecnica ai sensi dell’art. 1, p. 5 della direttiva 98/34. Invero, non rientrerebbe automaticamente nella categoria delle regole tecniche qualsiasi disposizione che riguarda in qualsiasi modo i servizi della società dell’informazione. Nella specie, poiché la norma in questione non mira a disciplinare e vietare un servizio della società dell’informazione (UberPop), ma a garantire che l’attività di trasporti si svolga in modo legale, essa non può essere considerata come una regola tecnica ai sensi della citata disposizione, e, pertanto, soggetta all’obbligo di notifica di cui all’art. 8 della direttiva 98/34. La disposizione del codice dei trasporti francese poteva dunque essere adottata senza essere preventivamente notificata alla Commissione.