Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/04/2016 - La Corte si pronuncia in materia di clausole attributive di competenza contenute nei prospetti di emissione di titoli obbligazionari

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Rispondendo a delle questioni pregiudiziali sottoposte dalla Corte suprema di cassazione, relative all’interpretazione del regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (c.d. regolamento “Bruxelles I”, peraltro abrogato e sostituito oramai dal regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012), la Corte di giustizia, con una sentenza del 20 aprile 2016, resa nel caso Profit Investment SIM (causa C‑366/13), ha stabilito, in particolare, che, ai sensi dell’art. 23 di detto regolamento:

i) in caso di inserimento di una clausola attributiva di competenza in un prospetto di emissione di titoli obbligazionari, il requisito della forma scritta, stabilito da tale articolo, risulta soddisfatto soltanto se il contratto firmato dalle parti al momento dell’emissione dei titoli sul mercato primario menziona l’accettazione di tale clausola ovvero contiene un rinvio espresso al suddetto prospetto;

ii) una simile clausola, redatta dall’emittente dei titoli, può essere opposta al terzo che ha acquistato tali titoli presso un intermediario finanziario laddove sia dimostrato – circostanza che incombe al giudice nazionale verificare –, anzitutto, che essa è valida nel rapporto tra l’emittente e l’intermediario finanziario, poi, che il suddetto terzo, sottoscrivendo sul mercato secondario i titoli in questione, è subentrato a detto intermediario nei diritti e negli obblighi discendenti da questi stessi titoli ai sensi del diritto nazionale applicabile e, infine, che il terzo in questione ha avuto la possibilità di conoscere il prospetto contenente detta clausola; e

iii) l’inserimento della clausola attributiva di competenza nel prospetto di emissione di titoli obbligazionari può ritenersi una forma ammessa da un uso vigente nel commercio internazionale, che permette di presumere il consenso di colui al quale tale clausola viene opposta, purché sia in particolare dimostrato – circostanza che spetta al giudice nazionale verificare –, da un lato, che un siffatto comportamento viene generalmente e regolarmente seguito dagli operatori nel settore considerato al momento della conclusione di contratti di questo tipo e, dall’altro, che i contraenti intrattenevano, in precedenza, rapporti commerciali regolari tra di loro o con altre parti operanti nel settore considerato oppure che il comportamento in questione è sufficientemente noto per poter essere considerato come una prassi consolidata.