Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

19/04/2016 - Sul 'principio generale' della non discriminazione in ragione dell'età e sul ruolo del giudice nazionale nel garantire la piena efficacia del diritto dell'Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 19 aprile 2016, nel caso DI (causa C‑441/14), la Corte di giustizia ha stabilito, in particolare, che il diritto dell’Unione impone ad un giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, l’obbligo d’interpretare le pertinenti diposizioni di diritto interno in modo tale che esse possano ricevere un’applicazione conforme a tale direttiva.

Qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, detto giudice ha l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno contraria al “principio generale” della non discriminazione in ragione dell’età, cui detta direttiva dà concreto spessore proprio in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; principio, questo, che conferisce ai privati un diritto soggettivo invocabile in quanto tale e costituisce, inoltre, un’espressione particolare del “principio fondamentale” della parità di trattamento.

Né i (semplici, per così dire) “principi” della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, né tantomeno la possibilità per il privato che si ritenga leso dall’applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione dello stesso diritto dell’Unione, possono rimettere in discussione tali obblighi.

Peraltro, quanto segnatamente all’esigenza di procedere (ove necessario) all’interpretazione conforme, la Corte di giustizia precisa, in detta sentenza, che essa include la necessità, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza interna consolidata che si fondi su un’interpretazione del diritto nazionale incompatibile con gli scopi di una direttiva.