Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/07/2017 - Sentenza Marco Tronchetti Provera sui poteri delle autorità di vigilanza nazionali in materia di prezzi delle offerte pubbliche d'acquisto

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: autorità di vigilanza

Con sentenza del 20 luglio 2017, la Corte si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato, con riguardo all’interpretazione dell’art. 5, par. 4, 2° c., della direttiva 2004/25/CEdel PE e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio si chiedeva, in sostanza, se l’art. 5, par. 4, 2° c., della direttiva 2004/25 debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che consente all’autorità nazionale di vigilanza di aumentare il prezzo di un’OPA in caso di “collusione”, senza precisare le condotte specifiche che caratterizzano tale nozione (art. 106, 3° c., lett. d) del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “TUF”). Secondo il giudice del rinvio, la nozione di “collusione” potrebbe non essere sufficientemente determinata per rispettare i requisiti di cui alla citata disposizione, posto che essa dispone che gli Stati membri possono autorizzare le autorità di vigilanza a modificare il prezzo delle offerte pubbliche d’acquisto soltanto in circostanze e secondo criteri chiaramente determinati. La Corte ha risposto negativamente. La normativa italiana persegue l’obiettivo, previsto dalla direttiva 2004/25, di tutelare i possessori di titoli della società oggetto di un’offerta pubblica d’acquisto, e segnatamente degli azionisti di minoranza. Il fatto che la normativa in questione faccia ricorso ad una nozione giuridica astratta, come “collusione”, non esclude che lo Stato membro possa eliminare, con sufficiente certezza, eventuali dubbi quanto alla portata o al senso della norma. A nulla rileva la circostanza secondo la quale il termine “collusione” assume nel contesto del TUF un significato diverso da quello riconosciutogli in altri settori dell’ordinamento nazionale. Ciò detto, la Corte ha però rimesso al giudice del rinvio il compito di verificare che, in assenza di indicazioni nella normativa in questione, il significato del termine “collusione” possa comunque essere desunto con sufficiente chiarezza, precisione e prevedibilità, mediante interpretazione.