Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/04/2016 - La Corte di giustizia conferma la decisione del Tribunale che ha giudicato irricevibile il ricorso dell’ex Commissario europeo Dalli in relazione alle sue dimissioni asseritamente pretese dall’ex Presidente Barroso

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con un’ordinanza del 14 aprile 2016, nel caso Dalli c. Commissione (causa C‑394/15 P), la Corte di giustizia ha respinto l’impugnazione promossa dall’ex Commissario maltese John Dalli, responsabile (da febbraio 2010 fino a ottobre 2012) del portafoglio “Salute e tutela dei consumatori” nell’ambito della Commissione europea c.d. ‘Barroso II’ (2010-2014), avverso la sentenza resa del Tribunale dell’Unione del 12 maggio 2015, nell’omonimo caso (causa T‑562/12).

Con questa sentenza, il Tribunale aveva rigettato il ricorso presentato da Dalli, mirante a ottenere, da un lato, l’annullamento della pretesa decisione orale, che sarebbe stata adottata il 16 ottobre 2012 dall’allora Presidente della Commissione (il portoghese José Manuel Durão Barroso), di porre fine alle funzioni di Dalli in quanto membro della Commissione, e, dall’altro lato, il risarcimento dell’asserito danno subito a seguito di tale decisione. Nella sentenza il Tribunale aveva infatti accertato, in sostanza, che Dalli aveva rassegnato le dimissioni da Commissario non su richiesta del Presidente Barroso, ma per sua decisione volontaria presa a seguito di una relazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dove si contestava, essenzialmente, una mancanza di correttezza nel comportamento di Dalli – e un danno alla reputazione della Commissione – a causa di incontri non ufficiali e confidenziali tenuti da quest’ultimo con rappresentanti dell’industria del tabacco. Cosicché, in assenza di un atto impugnabile ai sensi dell’art. 263 TFUE, il Tribunale aveva giudicato irricevibile il ricorso di Dalli.

La Corte di giustizia viene ora a confermare questa sentenza. In particolare, essa ha ritenuto che il Tribunale non abbia commesso alcun errore nel ritenere che le dimissioni di Dalli non sono state oggetto di alcuna richiesta formale da parte del Presidente Barroso. Questo si era infatti limitato a presentare due opzioni all’interessato: rassegnare volontariamente le proprie dimissioni oppure essere invitato a dimettersi a seguito di richiesta formale in tal senso da parte del Presidente della Commissione. La Corte ha perciò concluso, come il Tribunale, che il semplice riferimento da parte di Barroso alla possibilità (non avveratasi) di utilizzare il potere a lui spettante in quanto Presidente della Commissione, ai sensi dell’art. 17, par. 6, TUE, di chiedere formalmente le dimissioni di un membro di quest’ultima, non può essere assimilata all’esercizio effettivo di tale potere.