Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

13/04/2016 - Emergenza Xylella. Sė alla richiesta del TAR Lazio di trattare con procedimento accelerato le cause rinviate a Lussemburgo in via pregiudiziale

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con ordinanza del 13 aprile 2016, nel caso Pesce e a. (cause riunite C‑78/16 e C‑79/16), il Presidente della Corte di giustizia ha deciso di sottoporre a procedimento accelerato, ai sensi dell’art. 105 del Regolamento di procedura della stessa Corte, i rinvii pregiudiziali promossi dal TAR Lazio nell’ambito della vicenda della c.d. “Xylella fastidiosa” (ossia, del batterio considerato responsabile dell’essiccamento degli alberi d’ulivo in Puglia), accogliendo così la richiesta formulata in tal senso da questo giudice (in proposito vedi già in questa Rubrica).

A fondamento della decisione assunta, il Presidente della Corte ha addotto, da un lato, che il protrarsi della sospensione (come disposta dallo steso TAR Lazio) dell’esecuzione delle decisioni (nazionali) di rimozione delle piante d’ulivo, adottate in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, potrebbe contribuire alla diffusione della Xylella nell’Unione e, dall’altro, che l’attuazione di tali decisioni può produrre conseguenze irrimediabili sull’ecosistema, nonché causare un danno irreversibile ai ricorrenti nei procedimenti principali.

Il Presidente della Corte ha quindi ritenuto che una pronuncia di quest’ultima, che giunga in tempi rapidi, in merito alla conformità al diritto dell’Unione della decisione di esecuzione 2015/789, come richiesto dal giudice del rinvio, è suscettibile di attenuare i rischi che potrebbero derivare dal protrarsi della sospensione dell’esecuzione delle decisioni di rimozione e ovviare alle conseguenze irrimediabili che la loro attuazione, ove fosse vana, potrebbe comportare.