Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

12/09/2017 - La Corte conferma che non può essere registrata la proposta d'iniziativa dei cittadini europei per consentire la cancellazione del debito pubblico dei Paesi in stato di necessità perché non ha alcun fondamento nei Trattati

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con sentenza del 12 settembre 2017 (C-589/15 P), la Corte ha respinto l’impugnazione della sentenza del Tribunale Anagnostakis c. Commissione (30 settembre 2015, T-450/12), che respingeva il ricorso diretto all’annullamento della decisione del 6 settembre 2012 C (2012) 6289 final della Commissione, che rifiutava la domanda di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei “Un milione di firme per un’Europa della solidarietà”, volta a consentire la cancellazione del debito pubblico dei Paesi in stato di necessità, poiché essa esulava manifestamente dalla sua competenza a presentare una proposta di atto legislativo dell’Unione ai fini dell’applicazione dei Trattati.

In merito alla lamentata violazione dell’obbligo di motivazione circa il rifiuto a registrare una proposta d’iniziativa, la Corte ritiene che il Tribunale vi abbia correttamente adempiuto attraverso il rinvio agli artt. 119 e 144 TFUE, poiché anche la proposta si limitava sostanzialmente a rinviarvi in blocco, senza fornire precisazioni sul nesso tra essi ed il contenuto della proposta.

Inoltre, la Corte esclude che possa legittimarsi un rifiuto unilaterale a rimborsare in tutto o in parte il proprio debito, invocando il paragrafo 1 dell’art. 122 TFUE, secondo il quale il Consiglio può adottare misure adeguate alla situazione economica in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, poiché esso non riguarda misure volte ad attenuare la gravità delle difficoltà di finanziamento di uno Stato membro; così come esclude che ciò possa avvenire sulla base del paragrafo 2 dell’art. 122 TFUE, poiché esso concede un’assistenza finanziaria da parte dell’Unione e non degli Stati membri, mentre la proposta riguarderebbe anche il debito detenuto da altri soggetti pubblici o privati (e quindi anche altri Stati Membri).  

Viene respinta, infine, anche l’ipotesi dell’adozione del principio sulla base dell’art. 136 TFUE, poiché lo stato di necessità non può essere considerato né inerente al rafforzamento del coordinamento della disciplina di bilancio né rientrante negli orientamenti di politica economica.