Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

13/02/2017 - Sentenza Fidenato: gli Stati membri non possono vietare la coltivazione degli OGM in assenza di un rischio manifesto per la salute umana, degli animali o per l'ambiente

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In data 13 settembre 2017, la Corte di giustizia si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale nella causa C-111/16, Fidenato, proposto dal Tribunale di Udine e vertente sull’interpretazione dell’art. 34 del reg. (CE) n. 1829/2003 del PE e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, nonché degli artt. 53 e 54 del reg. (CE) n. 178/2002 del PE e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. La domanda di decisione pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia riguardante la responsabilità penale degli imputati per aver coltivato mais OGM, in violazione del decreto del 12 luglio del 2013, recante misure d’urgenza ai sensi del citato art. 54 del reg. n. 178/2002. Il giudice del rinvio si è chiesto, in sostanza, se tale decreto rispetti i regg. 1829/2003 e 178/2002.

La Corte ha in primo luogo giudicato che gli artt. 34 del reg. 1829/2003 e 53 del reg. 178/2002 devono essere interpretati nel senso che la Commissione non è tenuta ad adottare misure di emergenza relative a prodotti OGM, qualora uno Stato membro la informi circa la necessità di adottare tali misure, ma non vi sia un grave e manifesto rischio per la salute umana e degli animali, o per l’ambiente.

In secondo luogo, la Corte ha affermato che, dopo avere informato la Commissione circa la necessità di ricorrere a misure di emergenza, e qualora quest’ultima non abbia agito in conformità delle disposizioni dell’art. 53 del reg. n. 178/2002, uno Stato membro può adottare tali misure a livello nazionale e mantenerle in vigore o rinnovarle, finché la Commissione non abbia adottato una decisione che ne imponga la proroga, la modifica o l’abrogazione.

La Corte ha però chiarito, in ultimo luogo, che gli Stati membri non possono adottare misure di emergenza, quali il divieto della coltivazione di mais OGM previsto nel decreto italiano di cui al procedimento principale, laddove le condizioni previste dall’art. 34 del reg. 1829/2003 non siano soddisfatte. Ciò implica, in particolare, che essi non possono adottare siffatte misure qualora non sia accertato che il prodotto OGM in questione comporti un rischio grave e manifesto per la salute umana, degli animali o per l’ambiente.