Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

15/12/2015 - Possibilità di utilizzare l’art. 349 TFUE per adottare atti di diritto derivato: la Corte di giustizia si pronuncia su ricorso in annullamento promosso da Parlamento europeo e Commissione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 15 dicembre 2015 nel caso Parlamento europeo (C-132/14 e C-136/14) e Commissione (C-133/14 a C-135/14) c. Consiglio, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alla legittimità della base giuridica utilizzata dal Consiglio per adottare il regolamento n. 1385/2013 e la direttiva 2013/64,a motivo del cambiamento di status di Mayotte nei confronti dell’Unione.

A tal riguardo, la Corte ha stabilito che diversi dei settori menzionati all’art. 349, co. 2, TFUE, utilizzato come base giuridica dei suddetti atti, sono sostanzialmente disciplinati da atti di diritto derivato. Pertanto, l’effetto utile di tale disposizione sarebbe intaccato se, in tali settori, essa autorizzasse solamente l’adozione di misure specifiche dirette a stabilire le condizioni di applicazione del diritto primario. Secondo la Corte, dalla formulazione e dagli obiettivi dell’art. 349 TFUE e dall’impianto sistematico dei Trattati risulta che, per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, il campo di applicazione territoriale del complesso dell’acquis del diritto dell’Unione è definito, in particolare, dal combinato disposto dell’art. 52 TUE e dell’art. 355, par. 1, TFUE, oltre che dalle misure emanate ai sensi dell’art. 349 TFUE; e dunque tale articolo autorizza il Consiglio a emanare misure specifiche dirette a stabilire le condizioni dell’applicazione a tali regioni non solo delle disposizioni dei Trattati, bensì anche di quelle di diritto derivato.