Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

24/09/2015 - Sul regime linguistico dei bandi EPSO per l’accesso alla funzione pubblica europea. Una nuova sentenza del Tribunale UE del 24 settembre 2015 conferma il divieto di discriminazioni fondate sulla lingua

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 24 settembre 2015, T-124/13 Italia c. Commissione, e T-191/13 Spagna c. Commissione, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato tre bandi di concorso dell’Ufficio europeo del personale (EPSO), che obbligavano i candidati a scegliere il francese, l’inglese e il tedesco come seconda lingua di concorso (oltre la propria) e come lingua di comunicazione con l’EPSO. La sentenza costituisce l’ennesima puntata di un lungo contenzioso che ha visto l’Italia e la Spagna in prima linea nella difesa del rispetto della diversità linguistica nell’Unione europea (in argomento v. P. Mori, La tutela della diversità linguistica nell’Unione europea dai principi giuridici alla prassi: alcune riflessioni su una recente giurisprudenza dei giudici europei, in questa Rivista, 2012, pp. 43-81). Completando un percorso giurisprudenziale non sempre coerente, il Tribunale dà finalmente pieno seguito ai principi enunciati dalla Corte di giustizia nella sentenza 11 gennaio 2013, C-566/10P, Italia c. Commissione, in cui è stato stabilito che il regime trilingue (francese, inglese, tedesco) imposto dall’EPSO e dalla Commissione per i concorsi d’accesso e le conoscenze linguistiche richieste per gli impieghi nell’amministrazione europea è incompatibile con il regolamento del Consiglio 1/1958 e con lo Statuto dei funzionari e comporta una diversità di trattamento a motivo della lingua, in palese contrasto con l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali. In particolare, nella sentenza che qui si pubblica il Tribunale non solo precisa che la scelta della Commissione di imporre il francese, l’inglese e il tedesco, non trova alcun fondamento giuridico nel trattato o in atti dell’Unione, ma rileva anche come, statistiche alla mano, tale scelta non rispecchi neppure una presunta maggior diffusione delle stesse.