Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

04/03/2015 - Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale e oneri imposti al proprietario di sito contaminato che non abbia contribuito alla contaminazione. Una sentenza della Corte di giustizia del 4 marzo 2015

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 4 marzo 2015 che fa seguito a un rinvio pregiudiziale del nostro Consiglio di Stato (causa C-534/13) la Corte di Lussemburgo si è pronunciata nel senso della piena compatibilità con il diritto dell’Unione europea, e in particolare con il principio "chi inquina paga" (art. 191, par. 2 TFUE) e con la Direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale, della disciplina italiana (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 240 ss.) che non impone misure di prevenzione e di riparazione a carico dei proprietari non responsabili dell'inquinamento dei loro terreni, ma prevede esclusivamente a loro carico il “rimborso delle spese degli interventi adottati dall’autorità competente nei limiti del valore di mercato del sito determinato” (art. 253, d.lgs. 152/2006, cit.). In base alla direttiva sulla responsabilità ambientale, infatti, l'operatore che gestisce un sito deve, in linea di principio, sopportare i costi delle misure di prevenzione e di riparazione adottate in risposta al verificarsi di un danno ambientale nel sito, a meno che egli non sia in grado di provare che il danno è stato causato da un terzo. È consentita in ogni caso agli Stati membri l’adozione di norme più severe.