Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

26/04/2018 - La Corte di giustizia afferma che imposte unicamente gravanti sui grandi stabilimenti commerciali sono compatibili con il diritto dell'Unione, nella misura in cui esse mirano a contribuire alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione territoriale, tentando di correggere e compensare l'impatto dell’attività di tali stabilimenti

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: ambiente - stabilimenti

Con tre sentenze parallele del 26 aprile 2018, pronunciate su rinvio del Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), chiamato a pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione delle imposte regionali cui tre comunità autonome spagnole, la Catalogna (causa C-233/16), le Asturie (cause C-234/16 e C- 235/16) e l’Aragona (cause C-236/16 e C-237/16), hanno assoggettato i grandi stabilimenti commerciali situati nei loro rispettivi territoriali al fine di compensare, attraverso il finanziamento di piani d’azione per l’ambiente e il miglioramento delle infrastrutture, gli effetti territoriali e ambientali che possono derivare dalle attività di tali stabilimenti, la Corte di giustizia ha dichiarato che tanto la libertà di stabilimento, quanto il diritto degli aiuti di Stato non ostano a simili imposte.

Quanto al diritto di stabilimento, infatti, il criterio relativo alla superficie di vendita dello stabilimento, scelto per individuare gli stabilimenti colpiti dall’imposta, non determina, secondo la Corte, alcuna discriminazione diretta. Né esso sembra sfavorire nella maggior parte dei casi i cittadini di altri Stati membri o le società aventi sede in altri Stati membri.

In relazione poi al tema degli aiuti di Stato, la Corte ha concluso che le esenzioni, a seconda della dimensione o del tipo di attività dello stabilimento, previste da imposte come quelle di cui trattasi, possono essere considerate legittime allorché gli stabilimenti che ne beneficiano non provocano un impatto negativo sull’ambiente e sulla pianificazione territoriale tanto rilevante quanto gli altri. Diverso però sarebbe se l’esenzione operasse anche rispetto a stabilimenti che, pur avendo una superficie di vendita pari o superiore alla soglia di assoggettamento all’imposta, ne siano esonerati in ragione di un criterio di differenziazione fiscale basato sul carattere individuale dello stabilimento interessato. Tale criterio risulterebbe infatti selettivo alla luce della nozione di aiuti di Stato, perché opererebbe una distinzione tra due categorie di grandi stabilimenti commerciali che si trovano oggettivamente in una situazione comparabile sotto il profilo degli obiettivi di protezione dell’ambiente e di pianificazione territoriale, dando così luogo.