Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

19/06/2018 - Gli Stati membri possono decidere il rimpatrio di un richiedente asilo una volta che la sua richiesta sia stata respinta, a condizione che la decisione sia sospesa fino all'esito del ricorso contro di essa

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Sulla base di un rinvio pregiudiziale del Consiglio di Stato belga (C-181/16, Sadikou Gnandi c. État belge), la Corte ha concluso il 19 giugno 2018 che la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, non preclude che una decisione di rimpatrio nei confronti di un richiedente protezione internazionale la cui domanda sia stata respinta, venga adottata prima dell'esaurimento dei mezzi di ricorso a sua disposizione per contestare tale rifiuto.

La Corte rileva tuttavia che rispetto a tale decisione all’interessato deve essere assicurata la protezione inerente al diritto a un ricorso effettivo e al principio di non respingimento (entrambi tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali), consentendogli un ricorso con effetto sospensivo almeno dinanzi a un tribunale. A questo fine gli Stati membri devono garantire l’esistenza di un rimedio giurisdizionale effettivo e rispettoso del principio della parità delle armi contro la decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, la sospensione di tutti gli effetti della decisione di rimpatrio nei termini d’introduzione del ricorso e, in caso di presentazione dello stesso, fino all’esito dello stesso.