Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

26/06/2018 - Costringere una persona che ha cambiato sesso ad annullare il matrimonio contratto anteriormente a tale cambiamento per poter beneficiare di una pensione di fine lavoro all’età prevista per le persone del sesso da essa acquisito, costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 26 giugno 2018 pronunciata su rinvio della Supreme Court del Regno Unito (C-451/16, MB c. Secretary of State for Work and Pensions), la Corte di giustizia ha dichiara che la normativa del Regno Unito, che impone ad una persona che abbia cambiato sesso il previo annullamento del matrimonio concluso prima di tale cambiamento per l’ottenimento di un certificato di riconoscimento definitivo del cambiamento in questione, indispensabile per beneficiare della pensione al sopravvenire dell’età pensionabile prevista per il nuovo sesso acquisito, è costitutiva di una discriminazione diretta fondata sul sesso ed è, pertanto, vietata dalla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

In tale sentenza, la Corte sottolinea, anzitutto, di non essere chiamata nella fattispecie a risolvere la questione se, in via generale, il riconoscimento giuridico di un cambiamento di sesso possa essere subordinato all’annullamento di un matrimonio contratto anteriormente al cambiamento stesso. Tuttavia, essa constata che, sebbene il riconoscimento giuridico del cambiamento di sesso e il matrimonio siano questioni rientranti nella competenza degli Stati membri in materia di stato civile, questi ultimi, allorché esercitano la loro competenza in tale settore, devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di non discriminazione.

Ebbene, secondo la Corte la finalità della condizione dell’annullamento del matrimonio prevista dalla normativa britannica all’origine del rinvio pregiudiziale (consistente nell’evitare il matrimonio tra persone dello stesso sesso) è estranea al sistema pensionistico. Pertanto, tale finalità non incide sulla comparabilità della situazione di una persona che ha cambiato sesso dopo essersi sposata e quella di una persona sposata che ha conservato il suo sesso di nascita.