Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

27/06/2018 - L'avvocato generale Mengozzi si pronuncia sui requisiti di integrazione per l’ottenimento del permesso di soggiorno autonomo e sul termine di decorrenza dei suoi effetti

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 27 giugno 2018, l’avvocato generale Mengozzi ha presentato le conclusioni nel rinvio pregiudiziale nella causa C-257/17 (C e A c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), effettuato del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, che chiede di pronunciarsi in tema di permesso di soggiorno autonomo di cui alla direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003, relativa al diritto di ricongiungimento familiare. La Corte è chiamata a stabilire se il superamento preliminare di un ulteriore esame di integrazione civica da parte di cittadini di Paesi terzi che già godono di un diritto di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare e che intendono beneficiare di un permesso di soggiorno autonomo, indipendente da quello del soggiornante, sia compatibile con il diritto dell’Unione, e, pertanto, a partire da quale data tale titolo autonomo produca i suoi effetti.

In primo luogo, l’avvocato generale Mengozzi ritiene che, avendoil legislatore nazionale unilateralmente esteso l’ambito di applicazione della direttiva ai soggiornanti dei Paesi Bassi che non abbiano esercitato la loro libertà di circolazione, la Corte sia competente ad interpretare il diritto dell’Unione, pur trattandosi di situazioni puramente interne. Ciò in virtù dell’interesse dell’Unione a un’interpretazione uniforme del diritto dell’Unione al fine di evitare divergenze nella sua applicazione e al fine di non trattare in modo diverso situazioni che uno Stato membro ha scelto di allineare alle soluzioni da esso fornite.

 

Ciò posto, l’avvocato generale afferma che la nozione di “requisiti relativi al rilascio (…) del permesso di soggiorno autonomo” concerne requisiti formali o amministrativi e non requisiti sostanziali, con la conseguenza che la direttiva osterebbe ad una normativa nazionale che preveda il respingimento della domanda di permesso di soggiorno autonomo da parte di un cittadino di un Paese terzo regolarmente soggiornante nel territorio di uno Stato membro da più di cinque anni ai fini del ricongiungimento familiare per mancato rispetto di requisiti materiali di integrazione.

 

Infine, l’avvocato generale ritiene che gli effetti del diritto al permesso di soggiorno autonomo debbano decorrere, al più tardi, dalla data di presentazione di siffatta domanda, avendo tale permesso di soggiorno natura dichiarativa.