Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

27/06/2018 - L'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona propone di dichiarare la competenza esclusiva della Corte di giustizia circa il sindacato di legittimità degli atti della BCE e degli atti preparatori compiuti nei procedimenti di autorizzazione di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in istituti bancari

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 27 giugno 2018, l’avvocato generale Campos Sánchez-Bordona ha presentato le sue conclusioni nel rinvio pregiudiziale effettuato dal Consiglio di Stato italiano nella causa C-219/17, Berlusconi e Fininvest, che chiede se spetti ai giudici nazionali o alla Corte di giustizia esercitare il controllo di legittimità degli atti di avvio, istruttori e di proposta adottati da una Autorità Nazionale Competente (ANC), come la Banca d’Italia, nell’ambito di un procedimento di autorizzazione dell’acquisizione di partecipazioni qualificate in un istituto bancario, disciplinato agli artt. 4, par. 1, lett. c), e 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, e agli artt. 85, 86 e 87 del regolamento n. 469/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della BCE di irrogare sanzioni.

 

L’avvocato generale conclude che la Corte di giustizia è competente in via esclusiva a controllare la legittimità degli atti adottati nell’ambito di tale procedimento sulla base della natura mista di tale procedimento, in quanto le ANC agiscono come soggetti incaricati della preparazione delle decisioni, ma la decisione finale spetta esclusivamente alla BCE.

 

Tale valutazione si fonda sui seguenti argomenti: la proposta dell’ANC non vincola la BCE; la BCE partecipa alla fase istruttoria con uno scambio di informazioni con l’ANC e può chiederle di intervenire in caso di inerzia; il progetto di decisione presentato alla BCE dalla ANC non viene notificato al richiedente, a conferma della sua natura di atto preparatorio.

Inoltre, precisa l’avvocato generale, l’incompetenza degli organi giurisdizionali nazionali sussiste anche qualora venga esercitata un’azione di nullità (giudizio di ottemperanza) nella quale viene fatta valere la presunta violazione o elusione dell’autorità di giudicato attribuita a una precedente sentenza di un giudice nazionale.