Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

23/01/2019 - Uno Stato membro che abbia notificato il proprio intento di recedere dall'Unione a norma dell’art. 50 TUE continua ad essere lo Stato competente ai sensi del regolamento Dublino III

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Secondo la Corte di giustizia (sentenza del 23 gennaio 2019, C-661/17, M.A., S.A., A.Z. c. International Protection Appeals Tribunal e a.), interpellata al riguardo dalla High Court irlandese, la circostanza che il Regno Unito, determinato come competente ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (c.d. regolamento Dublino III), abbia notificato il proprio intento di recedere dall’Unione a norma dell’art. 50 TUE non obbliga lo Stato membro che procede a tale determinazione, nella specie l’Irlanda, ad esaminare direttamente, in applicazione della clausola discrezionale, la domanda di protezione internazionale.

Da un lato, infatti, la notifica da parte di uno Stato membro del proprio intento di recedere dall’Unione non ha l’effetto di sospendere l’applicazione del diritto dell’Unione in detto Stato membro e che, pertanto, tale diritto continua ad essere pienamente vigente in detto Stato fino al suo effettivo recesso dall’Unione. Dall’altro lato, la clausola discrezionale prevista dall’art. 17, par. 1, del regolamento Dublino III - secondo la quale ogni Stato membro può decidere di procedere all’esame di una domanda di protezione internazionale che è presentata allo stesso, anche se tale esame non incombe ad esso in forza dei criteri di determinazione dello Stato membro competente - ha natura del tutto facoltativa e tale facoltà non è, pertanto, sottoposta ad alcuna condizione particolare, essendo unicamente intesa a consentire a ciascuno Stato membro di decidere in piena sovranità, in base a considerazioni politiche, umanitarie o pratiche, di accettare l’esame di una domanda di protezione internazionale, anche se esso non è competente in applicazione dei criteri definiti dal suddetto regolamento.