Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

06/02/2019 - Secondo l'avvocato generale, il ricorso dell'Austria contro la nuova tassa tedesca per l’uso della rete autostradale va respinto, perché lo sgravio fiscale accordato ai veicoli tedeschi non costituirebbe una discriminazione fondata sulla nazionalità

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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L’Avvocato generale Nils Wahl ha pronunciato il 6 febbraio 2019 le sue conclusioni sul ricorso (C-591/17) presentato dall’Austria ai sensi dell’art. 259 TFUE contro la Germania, per la legge emanata da quest’ultima nel 2015 che prevede la riscossione di una tassa per l’uso delle strade federali (in particolare delle autostrade) per veicoli di peso inferiore a 3.5 tonnellate, denominata «tassa sulle infrastrutture». Per i veicoli immatricolati all’estero, l’obbligo di versare la tassa sulle infrastrutture (sotto forma di bollo valido dieci giorni, due mesi o un anno) incombe al proprietario o al conducente e sorge all’atto del primo utilizzo delle strade federali dopo l’attraversamento di una frontiera nazionale. Per i veicoli immatricolati in Germania («veicoli nazionali»), invece, la tassa deve essere versata in anticipo, sotto forma di bollo annuale, dal proprietario del veicolo, ma i proprietari di tali veicoli beneficeranno di uno sgravio fiscale in relazione alla tassa sui veicoli a motore per un importo pari all’importo della tassa sulle infrastrutture (i proprietari di veicoli «Euro 6» beneficeranno di uno sgravio ancora maggiore).

Su tale legge, peraltro, la Commissione aveva aperto nel 2015 una procedura d’infrazione, poi chiusa in seguito a talune modifiche apportate dalla Germania alla legge. La procedura eccepiva principalmente, al pari dell’odierno ricorso austriaco, il carattere discriminatorio verso i proprietari di veicoli di altri Stati membri della compensazione accordata ai veicoli tedeschi tra tassa sulle infrastrutture e tassa sui veicoli.

L’Avvocato generale ha proposto alla Corte di respingere il ricorso austriaco. Egli ritiene, in particolare, che gli argomenti dell’Austria relativi ad una presunta discriminazione fondata sulla nazionalità si basino su una comprensione fondamentalmente erronea della nozione di «discriminazione». E’ vero che i proprietari di veicoli nazionali sono, per la maggior parte, di cittadinanza tedesca, mentre i conducenti di veicoli stranieri sono prevalentemente cittadini di altri Stati membri; con la conseguenza che, benché la normativa tedesca in esame non stabilisca una discriminazione espressa fondata sulla nazionalità, se gli argomenti addotti dall’Austria fossero considerati fondati, sussisterebbe una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità e, di conseguenza, una violazione del diritto dell’Unione. Tuttavia, a giudizio di Wahl, l’Austria non è riuscita a provare la fondatezza delle proprie censure alla luce, in particolare, del principio di base in materia di discriminazione, secondo cui i gruppi di persone posti a confronto, in relazione ad una misura contestata come discriminatoria, devono trovarsi in una situazione comparabile.