Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

22/12/2022 - L’estradizione di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo per scontare una pena può essere giustificata per evitare il rischio di impunità

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Rispondendo a un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), la Corte di giustizia ha precisato nella sua sentenza del 22 dicembre 2022 (C-237/21, Generalstaatsanwaltschaft München (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina)) che gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi impongono a uno Stato membro destinatario di una domanda di estradizione presentata da uno Stato terzo ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva di un cittadino di un altro Stato membro con residenza permanente nel primo Stato membro, il cui diritto nazionale vieta soltanto l’estradizione dei propri cittadini al di fuori dell’Unione europea e prevede la possibilità che tale pena sia eseguita sul suo territorio a condizione che lo Stato terzo vi acconsenta, di cercare attivamente di procurarsi tale consenso dello Stato terzo autore della domanda di estradizione, utilizzando tutti i meccanismi di cooperazione e di assistenza in materia penale di cui esso dispone nell’ambito delle sue relazioni con detto Stato terzo. Qualora un simile consenso non fosse ottenuto, quegli stessi articoli non ostano a che, in siffatte circostanze, il suddetto primo Stato membro proceda all’estradizione di tale cittadino dell’Unione, conformemente agli obblighi ad esso incombenti in applicazione di una convenzione internazionale, purché tale estradizione non pregiudichi i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.