Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

08/12/2022 - Sentenza della Corte sugli obblighi e le responsabilità gravanti sul gestore del motore di ricerca per il trattamento di una domanda di deindicizzazione nel rispetto del diritto all’oblio

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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In una sentenza dell’8 dicembre 2022 (C-460/20, TU e RE c. Google LLC), la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 17, par. 3, lett. a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che nell’ambito del bilanciamento che occorre effettuare tra i diritti di cui agli articoli 7 e 8, da un lato, e all’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dall’altro, ai fini dell’esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l’eliminazione, dall’elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include affermazioni che la persona che ha presentato detta richiesta ritiene inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell’esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un’azione legale intentata da detta persona contro il fornitore di tale contenuto.

Inoltre, secondo la Corte, quello stesso articolo, nonché gli articoli 12, lett. b), e 14, primo comma, lett. a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, devono essere interpretati nel senso che, quando quella richiesta è diretta ad ottenere l’eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte, prendendo però in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.