Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

08/11/2022 - La Corte si pronuncia sulla legittimazione ad agire di un’associazione ambientalista, ai sensi della Convenzione di Aarhus, in relazione all’omologazione CE di veicoli prodotti da una società automobilistica come la Volkswagen

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con la sentenza dell’8 novembre 2022, C-873/19, Deutsche Umwelthilfe eV c. Bundesrepublik Deutschland, la Corte di giustizia ha risposto a un rinvio pregiudiziale dello Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (Tribunale amministrativo dello Schleswig-Holstein, Germania), precisando che l’art. 9, par. 3, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, in combinato disposto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un’associazione per la tutela dell’ambiente, legittimata ad agire in giudizio conformemente al diritto nazionale, non possa impugnare dinanzi a un giudice nazionale una decisione amministrativa che concede o modifica un’omologazione CE eventualmente in contrasto con l’art. 5, par. 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

In tale contesto la Corte ha anche chiarito che l’art. 5, par. 2, lett. a), dello stesso regolamento deve essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione installato su veicoli con motore diesel può essere giustificato, in forza di detta disposizione, solo a condizione che si dimostri che tale impianto risponde strettamente alla necessità di evitare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una componente del sistema di ricircolo dei gas di scarico, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo dotato di detto impianto. Inoltre, la «necessità» di un impianto di manipolazione, ai sensi della citata disposizione, sussiste unicamente quando, al momento dell’omologazione CE di tale dispositivo o del veicolo che ne è provvisto, nessun’altra soluzione tecnica consente di evitare rischi immediati di danni o avarie al motore che comportino un concreto pericolo in occasione della guida del veicolo.