Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/09/2022 - Libertà di stabilimento e obbligo delle università di impartire gli insegnamenti esclusivamente nella lingua ufficiale dello Stato

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con la sentenza del 7 settembre 2022, C-391/20, Cilevičs e a., la Corte di giustizia ha interpretato l’art. 49 TFUE nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro che impone, in linea di principio, agli istituti di istruzione superiore l’obbligo di impartire gli insegnamenti esclusivamente nella lingua ufficiale di tale Stato membro, purché una siffatta normativa sia giustificata da motivi connessi alla tutela dell’identità nazionale di quest’ultimo, vale a dire che sia necessaria e proporzionata alla tutela dell’obiettivo legittimamente perseguito.

Da questo punto di vista, è vero che gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale nella scelta delle misure atte a realizzare gli obiettivi della loro politica di difesa della lingua ufficiale, dal momento che una siffatta politica costituisce l’espressione dell’identità nazionale, ai sensi dell’art. 4, par. 2, TUE. Tuttavia, un obbligo quale quello poc’anzi citato deve essere accompagnato da eccezioni le quali garantiscano che una lingua diversa da quella ufficiale possa essere utilizzata nell’ambito dei corsi universitari. Al fine di non eccedere quanto necessario a tale scopo, siffatte eccezioni dovrebbero consentire l’uso di una lingua diversa da quella nazionale, almeno per quanto riguarda i corsi impartiti nell’ambito di una cooperazione europea o internazionale e i corsi relativi alla cultura e alle lingue diverse da quella nazionale.