Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

13/09/2022 - La Corte di giustizia precisa i limiti della responsabilità di una banca centrale nazionale a fronte dei danni subiti da titolari di strumenti finanziari che essa ha soppresso in applicazione di misure di risanamento

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 13 settembre 2022 (C-45/21, Banka Slovenije), pronunciata sulla base di un rinvio pregiudiziale dell’Ustavno sodišče (Corte costituzionale) della Slovenia, la Corte di giustizia ha in particolare affermato che l’art. 123, par. 1, TFUE e l’art. 21.1 del Protocollo (n. 4) sul SEBC e sulla BCE non ostano a una normativa nazionale, la quale stabilisca che una banca centrale nazionale, facente parte del SEBC, è responsabile, con i propri fondi, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che questa stessa banca ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, da essa ordinate, quando, nell’ambito di un successivo procedimento giudiziario, emerge che tale soppressione non era necessaria per garantire la stabilità del sistema finanziario, oppure che questi ex titolari di strumenti finanziari hanno subito, a causa della suddetta soppressione, perdite più gravi di quelle che avrebbero sofferto in caso di fallimento dell’istituto finanziario in questione, purché la suddetta banca centrale sia considerata responsabile soltanto nel caso in cui essa stessa abbia agito, o le persone da essa abilitate ad agire in suo nome abbiano agito, violando gravemente l’obbligo di diligenza ad esse incombente.

Quegli stessi articoli ostano però ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che quella banca è responsabile, con i propri fondi, entro limiti predeterminati, per i danni subiti da ex titolari di strumenti finanziari che essa ha soppresso in applicazione di misure di risanamento, alle sole condizioni che, da un lato, questi ex titolari siano persone fisiche che percepiscono un reddito annuale inferiore ad una soglia stabilita da detta normativa e che, dall’altro, i suddetti ex titolari rinuncino ad ottenere un risarcimento di tali danni ricorrendo ad altri strumenti giuridici.

La Corte ha inoltre precisato che l’art. 130 TFUE e l’art. 7 del citato Protocollo (n.14) ostano ad una normativa nazionale, la quale stabilisca che la banca centrale nazionale è responsabile dei danni causati dalla soppressione di strumenti finanziari, in applicazione di misure di risanamento per un importo suscettibile di pregiudicare la sua capacità di adempiere efficacemente i propri compiti e finanziato, in ordine di priorità, mediante la destinazione a riserve speciali della totalità degli utili realizzati dalla suddetta banca centrale a partire da una data determinata, mediante un prelievo sulle riserve generali della medesima banca centrale che non può superare il 50% di tali riserve, e mediante un prestito, produttivo di interessi, contratto con lo Stato membro interessato.