Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

01/08/2022 - Un cittadino dell'Unione che ha stabilito la residenza abituale in uno Stato membro ospitante non può essere escluso dal percepire gli assegni familiari durante i primi tre mesi del suo soggiorno per il motivo che non percepisce un reddito da un'attività in tale Stato membro

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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La sentenza della Corte di giustizia del 1° agosto 2022, C‑411/20, S c. Familienkasse Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, precisa che l’art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro, che abbia stabilito la residenza abituale nel territorio del primo Stato membro e che sia economicamente inattivo in quanto non vi svolge un’attività lavorativa remunerata, viene negato il beneficio di «prestazioni familiari», ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. j), di detto regolamento, letto in combinato disposto con l’art. 1, lett. z), del medesimo regolamento, durante i primi tre mesi del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro, mentre un cittadino economicamente inattivo del medesimo Stato membro beneficia di tali prestazioni anche durante i primi tre mesi dal suo rientro nel medesimo Stato membro, dopo essersi avvalso, in forza del diritto dell’Unione, del suo diritto di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro.