Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/07/2022 - La Corte si pronuncia sulla sede dell’EMA (e dell’ELA): la competenza a decidere al riguardo spetta al legislatore dell’Unione e non agli Stati membri

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Tre sentenze della Corte di giustizia del 14 luglio 2022 (cause riunite C-59/18, Italia c. Consiglio, e C-182/18, Comune di Milano c. Consiglio; cause riunite C-106/19, Italia c. Consiglio e Parlamento, e C-232/19, Comune di Milano c. Consiglio e Parlamento; e causa C-743/19, Parlamento c. Consiglio) hanno chiuso definitivamente il contenzioso riguardante la competenza a definire la sede di un’agenzia dell’Unione, apertosi con la contestazione da parte dell’Italia e del Comune di Milano dell’assegnazione ad Amsterdam della sede dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) e arricchitosi con un ricorso, solo parzialmente affine, introdotto dal Parlamento contro il Consiglio per la fissazione a Bratislava della sede dell’Agenzia europea del lavoro (ELA).

In queste tre sentenze, che rigettano tutti e tre i ricorsi, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha sostanzialmente affermato che l’art. 341 TFUE, secondo il quale spetta ai rappresentanti dei governi degli Stati membri deliberanti di comune accordo designare la sede delle “istituzioni”, non si applica alla sede di organi e degli organismi dell’Unione, quali sono l’EMA e l’ELA in quanto agenzie europee. In questo caso, la competenza a decidere la localizzazione della sede spetta invece al legislatore dell’Unione, al quale incombe agire a questo scopo in conformità delle procedure previste dalle disposizioni dei Trattati pertinenti sotto il profilo sostanziale. Pertanto, secondo la Corte, le decisioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, adottate rispettivamente nel novembre 2017 e nel giugno 2019 per designare la nuova sede dell’EMA e la sede dell’ELA, essendo state prese dagli Stati membri in un settore in cui i Trattati non prevedono l’intervento dei detti Stati, sono decisioni meramente politiche prive di qualsiasi effetto giuridico vincolante, che devono quindi considerarsi non impugnabili dinanzi alla Corte ai sensi ai sensi dell’art. 263 TFUE e, in quanto atti di mera cooperazione politica, non suscettibili di limitare il potere discrezionale del legislatore dell’Unione.