Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

14/07/2022 - Un software installato su veicoli diesel che riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni costituisce un impianto di manipolazione vietato

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con tre sentenze pronunciate il 14 luglio 2022 (C-128/20, GSMB Invest; C-134/20, Volkswagen; e C-145/20, Porsche Inter Auto e Volkswagen), la Corte di giustizia ha dichiarato che un dispositivo che garantisce il rispetto dei valori limite di emissione di ossido di azoto unicamente nell’intervallo termico costituisce, nella misura in cui riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni in condizioni di uso normali, un impianto di manipolazione in linea di principio vietato ai sensi dell’art. 5, par. 2, del regolamento n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Ad avviso della Corte, infatti, il solo fatto che tale dispositivo contribuisca al funzionamento o alla protezione di componenti distinte dal motore - come la valvola EGR, lo scambiatore EGR e il filtro antiparticolato diesel - non lo rende per questo lecito. Si potrebbe giungere a una conclusione diversa solo se si dimostrasse che tale impianto risponde strettamente all’esigenza di scongiurare i rischi immediati di danni o avarie al motore, causati da un malfunzionamento di una di dette componenti, che presentino una gravità tale da comportare un concreto pericolo durante la guida del veicolo dotato di tale impianto. Una siffatta «esigenza» sussiste unicamente quando, al momento dell’omologazione CE di tale dispositivo o del veicolo che ne è provvisto, nessun’altra soluzione tecnica consente di evitare simili rischi.

Per quanto riguarda poi i diritti dei consumatori, quali tutelati dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, la Corte ha affermato che un veicolo non presenta la qualità abituale dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi e quindi non è conforme al contratto qualora, pur disponendo di un’omologazione CE in vigore e potendo, di conseguenza, essere utilizzato su strada, tale veicolo è dotato di un impianto di manipolazione vietato. Inoltre, un difetto di conformità del genere non può essere qualificato come «minore», anche supponendo che il consumatore, se fosse stato al corrente dell’esistenza e del funzionamento di detto dispositivo, avrebbe comunque acquistato tale veicolo. Di conseguenza, la risoluzione del contratto non può per principio considerarsi esclusa.