Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/06/2022 - L’adeguamento degli assegni familiari e di altri vantaggi fiscali, concessi a favore dei lavoratori in funzione dello stato di residenza dei loro figli, è contrario al diritto dell’Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 1° gennaio 2019 l’Austria ha istituito un meccanismo di adeguamento per calcolare l’importo forfettario degli assegni familiari e quello di vari vantaggi fiscali che essa concede ai lavoratori i cui figli risiedono in modo permanente in un altro Stato membro.

La Commissione, ritenendo che tale meccanismo di adeguamento e la differenza di trattamento che ne deriva principalmente per i lavoratori migranti rispetto ai cittadini nazionali siano contrari al diritto dell’Unione, ha proposto un ricorso per inadempimento contro l’Austria dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza pronunciata il 16 giugno 2022 (C-328/20, Commissione c. Austria (Indicizzazione delle prestazioni familiari)), la Corte ha constatato che gli assegni familiari e il credito d’imposta per figli a carico di cui trattasi costituiscono prestazioni familiari che rientrano nell’ambito di applicazione regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, le quali non sono soggette ad alcuna riduzione o modifica per il fatto che il beneficiario o i familiari risiedono in uno Stato membro diverso da quello che concede dette prestazioni. Infatti, il regolamento esige una rigorosa equivalenza tra gli importi delle prestazioni familiari erogate da uno Stato membro ai lavoratori i cui familiari risiedono in tale Stato membro e ai lavoratori i cui familiari risiedono in un altro Stato membro. A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che, in assenza di presa in considerazione delle differenze nel livello di prezzi all’interno dello Stato membro erogatore, le differenze in termini di potere d’acquisto tra gli Stati membri non giustificano che uno Stato membro possa erogare a questa seconda categoria di persone prestazioni di importo diverso da quello concesso alle persone appartenenti alla prima categoria.

Alla luce di tali circostanze, la Corte ha concluso che la normativa austriaca controversa, nei limiti in cui procede a un adeguamento delle prestazioni familiari in funzione dello Stato di residenza dei figli del beneficiario, costituisce una violazione del regolamento sopra citato.