Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

05/04/2022 - Sulla rappresentanza dell’Unione all’interno dell’IMO

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 14 aprile 2020 la Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea contenuta in un atto del COREPER del 5 febbraio 2020 che, nell’approvare un documento di lavoro trasmessogli dalla Commissione quale contributo di discussione  destinato all’Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organization – IMO), ne ha disposto l’invio formale a quest’ultima, a nome degli Stati membri e della Commissione, ad opera della presidenza del Consiglio e non da parte della stessa Commissione a nome dell’Unione. Secondo la Commissione, infatti, la scelta formale compiuta dal Consiglio avrebbe violato le prerogative istituzionali attribuitele dall'art. 17, par. 1, TUE, in quanto solo la Commissione sarebbe abilitata ad agire in nome dell'Unione e a garantire la rappresentanza esterna dell'Unione.

Nel respingere il ricorso con una sentenza del 5 aprile 2022 (C 161/20, Commissione c. Consiglio), la Corte di giustizia ha affermato, tra l’altro, che l’accordo di cooperazione concluso nel 1974 dalla Commissione con l’IMO sulla base dell’allora art. 229 CEE (ora confluito nell’art. 220 TFUE) avrebbe attribuito lo status di osservatore nell’IMO e nei suoi organismi alla sola Commissione e non anche alla Comunità/Unione. Quindi, non essendo questa legittimata a presentare a proprio nome il contributo di discussione di cui sopra, la competenza a farlo spetta, secondo la Corte di giustizia, agli Stati membri operanti congiuntamente in virtù del dovere di leale cooperazione contemplato all’art. 4, par. 3, TUE.