Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

31/03/2022 - Sul ricovero coatto del richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: richiedente asilo detenzione

Con una sentenza del 31 marzo 2022, C‑231/21, IA c. Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, la Corte di giustizia ha precisato che l’art. 29, par. 2, seconda frase, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «detenzione», di cui a tale disposizione, non è applicabile al ricovero coatto di un richiedente asilo in un reparto psichiatrico ospedaliero, autorizzato con una decisione giudiziaria per il motivo che tale persona, a causa di una patologia psichica, costituisce un serio pericolo per sé stessa o per la società.