Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

03/02/2022 - La Corte europea dei diritti dell’uomo dichiara incompatibile con l’art. 6, par. 1, della CEDU la procedura di nomina della Camera civile della Corte suprema polacca

argomento: Giurisprudenza - Internazionale

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Facendo leva anche sulla giurisprudenza in materia della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha sentenziato il 3 febbraio 2022 (n. 1469/20, Advance Pharma sp.z o.o c. Polonia) che la Camera civile della Corte suprema polacca non può essere considerata “un tribunale indipendente e imparziale stabilito dalla legge” ai sensi dell’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. A suo avviso, infatti, la procedura per la nomina dei giudici a tale Camera è indebitamente influenzata dai poteri legislativo ed esecutivo. La sentenza è simile a quelle pronunciate il 22 luglio 2021 nella causa Reczkowicz c. Polonia (n. 43447/19) e l’8 novembre 2021 nella causa Dolińska-Ficek e Ozimek c. Polonia (nn. 49868/19 e 57511/19) in merito alle altre sezioni della Suprema Corte.