Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/01/2022 - Una volta acquisito lo status di lungo soggiornante, non occorre che l’interessato abbia la propria residenza abituale o il centro dei suoi interessi nel territorio dell’Unione

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nella sua sentenza del 20 gennaio 2022 (C-432/20, Landeshauptmann von Wien) la Corte di giustizia ha interpretato la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nel senso che i cittadini di paesi terzi che hanno già dimostrato, con la durata del loro soggiorno nel territorio di un determinato Stato membro, il loro radicamento in tale Stato membro, sono, in linea di principio, liberi, al pari dei cittadini dell’Unione, di spostarsi e di risiedere, anche per periodi più lunghi, al di fuori del territorio dell’Unione, senza che ciò comporti, per ciò stesso, la perdita del loro status di soggiornanti di lungo periodo, purché non siano assenti da tale territorio per un intero periodo di dodici mesi consecutivi. La Corte ne ha tratto quindi la conclusione che, salvo il caso di abuso, è sufficiente, per impedire la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, che l’interessato sia presente, nel periodo di dodici mesi consecutivi successivo all’inizio della sua assenza, nel territorio dell’Unione, anche se tale presenza non supera, complessivamente, qualche giorno.