Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

25/11/2021 - Competenza giurisdizionale a statuire su una domanda di divorzio: la Corte precisa il senso e la portata della nozione di «residenza abituale» di un coniuge

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 25 novembre 2021 (C-289/20, IB (Residenza abituale di un coniuge - Divorzio)), la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 3, par. 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, deve essere interpretato nel senso che un coniuge, anche se divide la propria vita tra due Stati membri, può avere una sola residenza abituale. Una pluralità di residenze nuocerebbe, infatti, alla certezza del diritto, rendendo più complessa la determinazione anticipata dei giudici che possono statuire sul divorzio nonché la verifica, da parte del giudice adito, della propria competenza.

A questo fine, quindi, la Corte ha ritenuto che la nozione di «residenza abituale», ai fini della determinazione della competenza in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, sia caratterizzata, in via di principio, da due elementi, ossia, da un lato, la volontà dell’interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall’altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro interessato. E pertanto, quando un coniuge divide la propria vita tra due Stati membri, solo i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situata tale residenza abituale sono competenti a statuire sulla domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale.