argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Una sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2021, C-35/20, A (Attraversamento di frontiere a bordo di imbarcazione da diporto), ha affermato che il diritto dei cittadini dell’Unione alla libera circolazione previsto all’articolo 21 TFUE e precisato dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri deve essere interpretato, alla luce delle disposizioni relative all’attraversamento delle frontiere stabilite dal Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in base alla quale uno Stato membro impone ai suoi cittadini l’obbligo, corredato di sanzioni penali, di essere muniti di una carta d’identità o di un passaporto in corso di validità quando si recano in un altro Stato membro ovvero quando entrano nel suo territorio in provenienza da un altro Stato membro, purché le modalità delle sanzioni previste in caso di inosservanza di tale obbligo siano conformi ai principi generali del diritto dell’Unione, tra cui i principi di proporzionalità e di non discriminazione. Nella seconda ipotesi, poi, l’obbligo in questione non deve condizionare il diritto d’ingresso nello Stato.
In ogni caso, un viaggio verso lo Stato membro interessato in provenienza da un altro Stato membro effettuato a bordo di un’imbarcazione da diporto e attraversando acque internazionali rientra tra le situazioni in cui può essere richiesto di esibire un tale documento.