Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

02/09/2021 - La Corte annulla le decisioni del Consiglio relative all’applicazione dell’Accordo di partenariato con l’Armenia

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 2 settembre 2021 la Corte di giustizia ha annullato (C-180/20, Commissione c. Consiglio) le decisioni adottate il 17 febbraio 2020 dal Consiglio dell’Unione europea sulla posizione da assumere a nome dell’Unione nel Consiglio di partenariato dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia, firmato il 24 novembre 2017, per quanto riguarda l’adozione delle decisioni relative ai regolamenti interni di detto Consiglio di partenariato, nonché del comitato di partenariato, dei sottocomitati specializzati e di qualsiasi altro organo specializzato.  Si tratta della Decisione (UE) 2020/245, destinata a garantire l’applicazione dell’Accordo di partenariato, ad eccezione del suo titolo II, basandosi sulle basi giuridiche sostanziali costituite dagli articoli 91, 207 e 209 TFUE, in materia di trasporti, di commercio e di sviluppo; e della Decisione (UE) 2020/246, destinata ad assicurare l’applicazione del titolo II dell’Accordo, riguardante la cooperazione nel settore della PESC, e fondata dal Consiglio dell’Unione su una base giuridica sostanziale costituita unicamente dall’art. 37 TUE. Secondo la Corte, infatti, nulla giustificava la scissione in due decisioni dell’atto riguardante la posizione da adottare a nome dell’Unione in seno al Consiglio di partenariato. Ciò perché, sebbene l’Accordo di partenariato presenti taluni legami con la PESC, gli elementi o le dichiarazioni d’intenti da esso inclusi e riconducibili a quest’ultima non sono tuttavia sufficienti a costituire una componente autonoma di tale Accordo tale da giustificare tale scissione e l’adozione della seconda sulla base sull’art. 37 TUE quale base giuridica materiale. In effetti, osserva la Corte, la qualificazione di un accordo internazionale dell’Unione deve essere effettuata in considerazione dell’oggetto essenziale di quest’ultimo e non in funzione delle sue clausole particolari. Orbene, se è vero che le disposizioni del titolo II dell’Accordo di partenariato con l’Armenia riguardano temi che possono rientrare nella PESC e ribadiscono la volontà delle parti di collaborare reciprocamente in materia, queste disposizioni sono comunque poco numerose nell’accordo e si limitano, essenzialmente, a dichiarazioni di carattere programmatico, che semplicemente descrivono le relazioni esistenti tra le parti contraenti e le loro comuni intenzioni per il futuro.