Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

09/09/2021 - Le denominazioni di origine protetta godono di protezione nei confronti di condotte vietate rispetto sia ai prodotti che ai servizi

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Interrogata, nel quadro di un ricorso promosso dinanzi ai giudici spagnoli dall’organismo di tutela dei produttori di champagne, sulla compatibilità con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell’utilizzazione del segno Champanillo per designare e promuovere dei bar spagnoli, accompagnandolo, nella relativa pubblicità, con un supporto grafico raffigurante due coppe riempite di una bevanda spumante, la Corte di giustizia (9 settembre 2021, C-783/19, Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) ha prima di tutto osservato che tale regolamento protegge le DOP da condotte relative sia a prodotti che a servizi. Esso è infatti diretto essenzialmente a garantire ai consumatori che i prodotti agricoli muniti di un’indicazione geografica registrata presentino, a causa della loro provenienza da una determinata zona geografica, talune caratteristiche particolari, allo scopo di consentire agli operatori agricoli che abbiano compiuto effettivi sforzi qualitativi di ottenere in contropartita migliori redditi e di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della notorietà discendente dalla qualità di tali prodotti. A questo fine il regolamento predispone una protezione ad ampio raggio destinata ad estendersi a tutti gli usi che sfruttano la notorietà associata ai prodotti protetti da una di tali indicazioni. Date tali circostanze, la Corte considera che un’interpretazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), di detto regolamento che non consenta di proteggere una DOP quando il segno controverso designa un servizio non solo non sarebbe coerente con l’ampia portata riconosciuta alla protezione delle indicazioni geografiche registrate, ma non consentirebbe di conseguire pienamente tale obiettivo di protezione, dal momento che la notorietà di un prodotto DOP può essere indebitamente sfruttata anche quando la pratica prevista da tale disposizione riguarda un servizio.

Ciò detto, la Corte ha concluso che l’art. 103, par. 2, lett. b), del Regolamento n. 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l’«evocazione» di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall’altro, si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP.