Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

02/09/2021 - Cittadini di paesi terzi e diritto di accesso all’assegno di natalità e all’assegno di maternità

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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A seguito del rinvio pregiudiziale con cui la nostra Corte costituzionale le ha chiesto di precisare la portata del diritto di accesso alle prestazioni sociali riconosciuto dall’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale concesso dall’art. 12, par. 1, lett. e), della Direttiva 2011/98 ai lavoratori di paesi terzi, in relazione alla concessione dell’assegno di natalità e dell’assegno di maternità a cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente in Italia, titolari di un permesso unico di lavoro ma non dello status di soggiornanti di lungo periodo, la Corte di giustizia (2 settembre 2021, C-350/20, O. D. e a. c. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)) ha affermato che una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all’art. 3, par. 1, lettere b) e c), della Direttiva 2011/98 dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità non è conforme all’art. 12, par. 1, lett. e), di quella direttiva. Tale disposizione non si limita infatti a garantire la parità di trattamento ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma si applica anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall’attività lavorativa che sono autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante.