Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

10/06/2021 - Sulla nozione di “minaccia grave e individuale” per la concessione della protezione sussidiaria

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: protezione sussidiaria

Una sentenza pregiudiziale del 10 giugno 2021 della Corte di giustizia (C‑901/19, CF e DN c. Bundesrepublik Deutschland) ha precisato che l’art. 15, lett. c), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale, nel caso in cui un civile non sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, l’accertamento dell’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile stesso, derivante dalla «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato», ai sensi di tale disposizione, è subordinato alla condizione che il rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona raggiunga una determinata soglia. Inoltre, secondo la Corte, la sopra citata disposizione della direttiva richiede che, per stabilire ai suoi fini l’esistenza di una «minaccia grave e individuale», si proceda a un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d’origine del richiedente.