Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

15/07/2021 - La legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione rientrante nel settore dell’energia deve essere valutata alla luce del principio di solidarietà energetica

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 15 luglio 2021 nella causa C-848/19 P, Germania c. Polonia, la Corte ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Germania contro una sentenza del Tribunale del 10 settembre 2019 (T-883/16, Polonia c. Commissione) che aveva annullato, in applicazione del principio di solidarietà energetica, una decisione della Commissione del 2016 mediante la quale erano state modificate le condizioni di accesso al gasdotto OPAL del Mar Baltico

La Corte ha ricordato infatti, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 194, par. 1, TFUE, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra gli Stati membri, a garantire il funzionamento del mercato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione, nonché a promuovere l’efficienza energetica e il risparmio energetico, lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili, nonché l’interconnessione delle reti energetiche.

A questo proposito, quindi, essa ha rilevato che il principio di solidarietà è un principio fondamentale del diritto dell’Unione, menzionato in varie disposizioni dei Trattati UE e FUE, il quale trova la sua espressione specifica, nel settore dell’energia, nell’art. 194, par. 1, TFUE; esso è inoltre intimamente connesso al principio di leale cooperazione, il quale impone all’Unione e agli Stati membri un rispetto ed un’assistenza reciproca nell’adempimento dei compiti derivanti dai Trattati.

Ebbene, dal momento che il principio di solidarietà è sotteso alla totalità degli obiettivi della politica energetica dell’Unione, nulla permette di escludere che tale principio produca effetti giuridici vincolanti. Al contrario, esso comporta diritti ed obblighi tanto per l’Unione quanto per gli Stati membri, tenendo presente che l’Unione ha un obbligo di solidarietà nei confronti degli Stati membri e che questi ultimi hanno un identico obbligo tra di loro nonché nei confronti dell’interesse comune dell’Unione.

Da ciò la Corte ha concluso che, contrariamente all’argomentazione addotta dalla Germania, la legittimità di qualsiasi atto delle istituzioni dell’Unione rientrante nella politica di quest’ultima nel settore dell’energia deve essere valutato alla luce del principio di solidarietà energetica, anche in assenza di un espresso riferimento a tale principio nel diritto derivato applicabile, nel caso di specie, la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale. Risulta, di conseguenza, da una lettura combinata dei principi di solidarietà energetica e di leale cooperazione che, in occasione dell’adozione di una decisione che modifica un regime in deroga, assunta in applicazione della direttiva 2009/73, la Commissione è tenuta ad esaminare gli eventuali rischi per l’approvvigionamento di gas sui mercati degli Stati membri.