Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

20/05/2021 - Sull’ammissibilità di una domanda di protezione internazionale precedentemente respinta da un paese terzo che partecipi al sistema europeo comune di asilo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Secondo la Corte di giustizia (sentenza 20 maggio 2021, C-8/20, L. R. c. Bundesrepublik Deutschland), l’art. 33, par. 2, lett. d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’art. 2, lett. q), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prevede la possibilità di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 2, lett. b), di detta direttiva, rivolta a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide la cui precedente domanda diretta al riconoscimento dello status di rifugiato, rivolta a un paese terzo (la Norvegia) in attuazione dell’accordo in materia tra la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, sia stata respinta da tale paese terzo.