Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

12/05/2021 - Il principio che vieta il cumulo delle azioni penali può ostare all’arresto, nello spazio Schengen e nell’Unione europea, di una persona interessata da una segnalazione Interpol

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nella sentenza pronunciata il 12 maggio 2021 nella causa C-505/19, WS c. Germania, la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 54 della CAAS (la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni), nonché l’art. 21, par. 1, TFUE, letti alla luce dell’art. 50 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’arresto provvisorio, effettuato dalle autorità di uno Stato parte dell’accordo di Schengen o da quelle di uno Stato membro, di una persona interessata da un avviso rosso pubblicato dall’Interpol su richiesta di uno Stato terzo, a meno che non sia accertato, in una decisione giudiziaria definitiva adottata in uno Stato parte del suddetto accordo o in uno Stato membro, che tale persona è già stata giudicata in via definitiva rispettivamente da uno Stato parte del suddetto accordo o da uno Stato membro per gli stessi fatti su cui detto avviso rosso si basa.

La Corte ha inoltre dichiarato che le disposizioni della direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, lette alla luce dell’art. 54 della CAAS e dell’art. 50 della Carta, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano al trattamento dei dati personali contenuti in un avviso rosso emesso dall’Interpol, fintanto che non sia stato accertato, con una tale decisione giudiziaria, che con riferimento ai fatti su cui detto avviso si basa si applica il principio del ne bis in idem, purché un simile trattamento soddisfi le condizioni previste da tale direttiva.