Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

22/04/2021 - Il dirottamento di un volo verso un aeroporto vicino non dà di per sé diritto a una compensazione pecuniaria forfettaria

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 22 aprile 2021 (C-826/19, WZ c. Austrian Airlines AG) la Corte di giustizia ha interpretato il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, nel senso   che il dirottamento di un volo verso un aeroporto che pur se non situato nello stesso territorio (in senso amministrativo) della città o regione in cui si trova l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione serve comunque, per la sua stretta vicinanza, quella città o regione, non conferisce al passeggero un diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo.

Tuttavia, ha aggiunto la Corte, la compagnia aerea è tenuta a proporre di propria iniziativa la presa in carico delle spese di trasferimento verso l’aeroporto per il quale era stata effettuata la prenotazione o, eventualmente, verso un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero; e se essa non rispetta tale obbligo, il passeggero ha diritto al rimborso delle somme da lui sostenute e che, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie, risultino necessarie, appropriate e ragionevoli al fine di ovviare all’omissione della compagnia aerea.